Parco Tecnologico Val Bormida

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Segnalazione illeciti whistleblowing

Disciplina in vigore dal 14 luglio 2023

Ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023, è possibile segnalare alla Società violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società stessa, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

 

PTVB mette a disposizione dei segnalanti l’applicativo informatico “WhistleblowingPA”. L’accesso a tale canale di segnalazione è reso disponibile attraverso il link Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. - PARCO TECNOLOGICO VALBORMIDA SRL (whistleblowing.it). Diversamente è possibile effettuare una segnalazione a mezzo incontro con l'RPCT.

Le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere la riservatezza e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

COSA SI PUO' SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

CANALI DI SEGNALAZIONE

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo) - Preferenziale;

  • esterno (ANAC) - NB.: le segnalazioni di eventuali ritorsioni subite a seguito di segnalazioni devono essere inoltrate ad ANAC secondo le modalità previste dall'Autorità stessa nella del. n. 311 / 2023;

  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

SCELTA DEI CANALI DI SEGNALAZIONE

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;

  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

Ragionevolezza

  • Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Modalità

  • La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica)

 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell'ANAC al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Ultimo aggiornamento agosto 2023

 

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